Una lavoratrice, dipendente di una cooperativa in un appalto pubblico per l'accoglienza migranti, non riceve lo stipendio. Decide quindi di agire direttamente contro la stazione appaltante, la Prefettura, per ottenere il pagamento. La Corte di Cassazione le dà ragione, stabilendo un principio fondamentale: la **soggettività giuridica della Prefettura**. Anche se è un organo dello Stato, la Prefettura può essere citata in giudizio autonomamente per le obbligazioni che derivano dai contratti che stipula direttamente. La Corte ha inoltre chiarito che eventuali errori nella notifica degli atti alla Pubblica Amministrazione sono superati se questa si costituisce in giudizio. La causa torna quindi alla Corte d'Appello per la decisione sul pagamento.
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