La Corte di Cassazione ha stabilito la competenza territoriale contributi nelle cause intentate da un ente previdenziale contro una società per il mancato versamento dei contributi di un agente. La Corte ha chiarito che si applica il foro della sede dell'ente previdenziale che gestisce la riscossione, in base all'art. 444, co. 3, c.p.c., data la natura 'trilaterale' del rapporto (società, agente, ente). Questa decisione ribalta la precedente valutazione del Tribunale, che aveva erroneamente applicato il foro della sede della società.
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