Una società venditrice italiana ha richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma contro un'azienda acquirente spagnola per il mancato pagamento di una fornitura di calzature. La società acquirente ha contestato la decisione, sollevando il difetto di giurisdizione del giudice italiano. L'acquirente ha sostenuto che, trattandosi di un rapporto transfrontaliero, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui le merci sono state consegnate, ossia in Spagna. La venditrice ha replicato che la fornitura prevedeva la consegna franco fabbrica in Italia. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto il ricorso dell'azienda spagnola, stabilendo che nella vendita internazionale di merci la controversia appartiene al giudice del Paese di destinazione finale dei beni qualora manchi una specifica clausola contrattuale scritta che fissi la consegna in territorio italiano.
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