Un acquirente ha acquistato un immobile all'asta, pagando l'imposta con l'aliquota ordinaria. Successivamente, ha richiesto il rimborso per usufruire dell'agevolazione prima casa, affermando di possedere i requisiti. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto la sua richiesta. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l'acquirente non aveva espresso la volontà di beneficiare dell'agevolazione prima casa né al momento dell'aggiudicazione né alla registrazione del decreto di trasferimento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che la dichiarazione dei requisiti per l'agevolazione prima casa è obbligatoria e deve essere fatta prima della registrazione del decreto di trasferimento. Di conseguenza, l'acquirente non ha ottenuto il rimborso e dovrà sostenere le spese legali.
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