Una società agricola subisce l'espropriazione dei propri immobili. Durante una vendita senza incanto, due lotti vengono aggiudicati a due acquirenti che presentano l'offerta minima. Successivamente all'aggiudicazione, un terzo soggetto deposita un'offerta in aumento, sostenendo di non aver potuto partecipare. Il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza del terzo ed emette il decreto di trasferimento. La società debitrice si oppone, ma la Cassazione rigetta il ricorso. La Corte stabilisce che il potere del giudice di non procedere alla vendita in caso di offerta minima, valutando la possibilità di ottenere un prezzo maggiore, deve essere esercitato prima dell'aggiudicazione definitiva. Le offerte migliorative tardive, presentate fuori dai termini di legge, non possono bloccare il trasferimento del bene all'aggiudicatario.
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