Un avvocato, la cui cliente aveva subito la revoca retroattiva del patrocinio a spese dello Stato per superamento dei limiti di reddito, ha impugnato la conseguente revoca del proprio decreto di pagamento, già divenuto definitivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la revoca del decreto di pagamento è illegittima. Essendo un provvedimento giurisdizionale autonomo e definitivo, non può essere annullato d'ufficio dal giudice che lo ha emesso. Lo Stato, dopo aver pagato il difensore, dovrà recuperare le somme dalla parte che ha indebitamente beneficiato del patrocinio.
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