Un soggetto, condannato con sentenza divenuta irrevocabile, ha proposto un incidente di esecuzione per far dichiarare la non esecutività della stessa. La sua tesi si fondava sull'invalidità del decreto di latitanza emesso nei suoi confronti, a suo dire viziato dalla mancanza di adeguate ricerche nel suo paese d'origine. La Corte di Cassazione, pur riconoscendo l'ammissibilità di tale contestazione in fase esecutiva secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha rigettato il ricorso. La Corte ha stabilito che la generica indicazione della presenza dell'imputato nel suo paese d'origine non obbliga l'autorità giudiziaria a svolgere ricerche su tutto il territorio nazionale estero. La validità del decreto di latitanza non è quindi inficiata dalla mancata effettuazione di tali ricerche.
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