Decreto di latitanza: quando è valido anche senza ricerche all’estero?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25943 del 2024, torna su un tema cruciale della procedura penale: la validità del decreto di latitanza e la possibilità di contestarlo in fase di esecuzione della pena. La pronuncia chiarisce i confini degli obblighi di ricerca a carico dell’autorità giudiziaria, specialmente quando l’imputato si presume trovi rifugio nel suo paese d’origine. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sull’equilibrio tra garanzie difensive e l’esigenza di assicurare l’esecuzione delle sentenze penali.
I Fatti del Caso
Un cittadino straniero, condannato in contumacia con una sentenza divenuta irrevocabile, proponeva un incidente di esecuzione dinanzi al Tribunale di Venezia. L’obiettivo era ottenere la declaratoria di non esecutività della condanna. La difesa sosteneva che il decreto di latitanza, emesso nel 2007, fosse nullo poiché non erano state effettuate adeguate ricerche in Bulgaria, suo paese d’origine, dove egli si trovava al momento dell’emissione del titolo cautelare. Tale nullità, secondo il ricorrente, avrebbe invalidato la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza e, di conseguenza, impedito la formazione di un valido titolo esecutivo. Il Tribunale dichiarava l’istanza inammissibile ma, riconoscendo la mancata prova di un’effettiva conoscenza della sentenza, restituiva l’imputato nel termine per impugnarla. Non soddisfatto, l’imputato ricorreva in Cassazione, insistendo sull’interesse a veder dichiarata la non esecutività della sentenza per ottenere effetti più favorevoli, come la prescrizione del reato.
L’evoluzione giurisprudenziale sul decreto di latitanza
La Corte di Cassazione, prima di esaminare il merito, riconosce che il ricorrente ha ragione nel lamentare l’errore del giudice dell’esecuzione. Se in passato la giurisprudenza tendeva a negare la possibilità di contestare vizi del processo di cognizione in sede esecutiva, un orientamento più recente e ormai consolidato (avallato anche dalle Sezioni Unite) ha cambiato rotta. Oggi è ammesso contestare, tramite incidente di esecuzione, la validità del decreto di latitanza al fine specifico di dimostrare che la notifica dell’estratto contumaciale era irregolare e che, pertanto, il titolo esecutivo (la sentenza di condanna) non si è mai perfezionato. L’istanza, quindi, era ammissibile e doveva essere esaminata nel merito.
le motivazioni
Nonostante l’ammissibilità dell’istanza, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Il vizio lamentato dal ricorrente, ovvero la mancata effettuazione di ricerche in Bulgaria, è stato giudicato insussistente. La Corte spiega che l’obiezione del ricorrente era imperniata su un’indicazione di “tangibile genericità”. Affermare di essere rientrato in Bulgaria, senza specificare un indirizzo o un luogo preciso, equivale a fare riferimento all’intero territorio di uno Stato. Una simile indicazione non è idonea a consentire l’effettuazione di utili ricerche. La Corte ha inoltre richiamato un importante principio espresso dalle Sezioni Unite (sent. Avram, n. 18822/2014): le condizioni per la dichiarazione di latitanza non sono pienamente sovrapponibili a quelle per la dichiarazione di irreperibilità. Di conseguenza, le ricerche finalizzate a emettere un decreto di latitanza non devono necessariamente comprendere quelle, più complesse e specifiche, previste dall’art. 169, comma 4, c.p.p. per le notifiche a persone all’estero. La ritualità del provvedimento non può essere messa in dubbio per il solo fatto che l’autorità giudiziaria, informata del generico rientro in patria dell’indagato, non abbia promosso ricerche sull’intero territorio bulgaro.
le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La sentenza stabilisce un principio chiaro: sebbene sia possibile contestare la validità di un decreto di latitanza in fase esecutiva, tale contestazione deve fondarsi su vizi concreti e non su generiche omissioni. La mancata attivazione di ricerche su tutto il territorio di uno Stato estero non costituisce, di per sé, un vizio che invalida il provvedimento, specialmente quando l’informazione sulla presenza dell’imputato in quel paese è vaga e non dettagliata. La decisione ribadisce la distinzione tra i presupposti della latitanza e quelli dell’irreperibilità, delineando con maggiore precisione gli oneri investigativi a carico dell’autorità giudiziaria.
È possibile contestare la validità di un decreto di latitanza durante la fase di esecuzione della pena?
Sì, la giurisprudenza più recente ammette che l’invalidità del decreto di latitanza possa essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione, al fine di contestare la validità della notifica dell’estratto contumaciale e, di conseguenza, la formazione del titolo esecutivo.
Per emettere un decreto di latitanza, sono necessarie ricerche approfondite all’estero se si presume che l’imputato sia nel suo paese d’origine?
No. La Corte ha stabilito che non è necessario promuovere ricerche estese all’intero territorio di uno Stato estero, specialmente se l’indicazione del luogo è generica. Le ricerche per la latitanza non devono necessariamente comprendere quelle previste per la dichiarazione di irreperibilità all’estero.
Qual è la differenza tra le ricerche per la latitanza e quelle per l’irreperibilità secondo la Corte?
La sentenza, richiamando un precedente delle Sezioni Unite, sottolinea che le condizioni per la dichiarazione di latitanza (volontaria sottrazione a una misura) e quella di irreperibilità non sono compatibili. Di conseguenza, le ricerche per accertare la latitanza non devono avere la stessa ampiezza di quelle previste per l’irreperibilità, che rispondono a finalità diverse.