L'Imputato, condannato per minaccia, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la mancata ammissione della sua lista testi, inviata via fax, ritenuta tardiva o inidonea. La Suprema Corte ha chiarito che l'invio della lista testi tramite fax è un mezzo legittimo. Tuttavia, nel caso specifico, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte d'Appello aveva già ritenuto irrilevanti le testimonianze proposte dalla difesa, basandosi sul contesto di forte conflitto tra le parti. La difesa non ha dimostrato la decisività delle prove richieste. Pertanto, il ricorso dell'Imputato è stato respinto, con condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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