La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4378/2024, ha confermato l'inammissibilità del ricorso di una lavoratrice per la reiscrizione negli elenchi agricoli. Il caso chiarisce un punto fondamentale sulla decadenza per i lavoratori agricoli: il termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria decorre dal momento in cui il provvedimento di cancellazione diventa definitivo, indipendentemente dalla specifica procedura di ricorso amministrativo utilizzata per contestarlo. La Corte ha stabilito che l'irrilevanza della procedura seguita (ex D.Lgs. 375/1993 o ex D.Lgs. 124/2004) non modifica la natura del termine perentorio per adire il giudice, respingendo così le argomentazioni della ricorrente.
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