Il Lavoratore ha impugnato la sua cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2008 e 2009, con conseguente richiesta dell'Istituto Previdenziale di restituire le indennità di disoccupazione percepite. I giudici di merito hanno dichiarato il ricorso inammissibile per decadenza, essendo stato depositato oltre il termine di 120 giorni dalla pubblicazione online degli elenchi. La Cassazione ha confermato la tardività dell'impugnazione, ribadendo che la pubblicazione telematica fa decorrere i termini anche per le annualità precedenti al 2011. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso sulle spese di lite: poiché la causa non riguardava solo la cancellazione ma anche la restituzione dell'indebito, si applica l'esonero dalle spese processuali. Il Lavoratore non dovrà quindi pagare le spese del giudizio di appello.
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