Una società finanziaria, cessionaria del credito di una banca, ha impugnato la sentenza che dichiarava la decadenza della fideiussione prestata da due garanti. I giudici di merito avevano ritenuto tempestiva l'eccezione dei garanti, facendo decorrere il termine semestrale per agire dalla semplice presentazione della domanda di concordato preventivo del debitore principale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il termine di decadenza della fideiussione non può decorrere da un fatto non ancora iscritto nel registro delle imprese, in quanto privo di pubblicità dichiarativa e quindi non conoscibile dal creditore. Inoltre, la Corte ha chiarito che i giudici devono indagare la reale volontà delle parti per verificare se una successiva dichiarazione costituisca una lecita rinnovazione del contratto e non una vietata convalida di un atto nullo. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello.
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