Un imprenditore edile ha richiesto al Comune il pagamento per lavori stradali eseguiti, pretendendo anche la rivalutazione monetaria automatica del credito. La Corte d'Appello ha riqualificato la somma come debito di valuta, concedendo d'ufficio il risarcimento del maggior danno. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Comune. I giudici hanno stabilito che, nei debiti di valuta, la rivalutazione non è automatica. Per ottenere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile, il creditore deve presentare una domanda autonoma e specifica fin dal primo grado, dimostrando concretamente il pregiudizio subito a causa del ritardo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato la richiesta di rivalutazione avanzata dall'imprenditore.
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