Un gruppo di medici specializzandi, iscritti ai corsi prima dell'anno accademico 2006-2007, ha chiesto il risarcimento dei danni allo Stato per la mancata o inadeguata attuazione delle direttive europee sulla remunerazione medici specializzandi. I medici lamentavano l'insufficienza delle borse di studio e la mancata rivalutazione monetaria. La Corte di Cassazione ha rigettato le richieste economiche principali, confermando che la borsa di studio prevista dalla legge italiana del 1991 costituisce un adempimento idoneo e non è un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso sulle spese legali: i medici non devono pagare le spese ai Ministeri evocati in giudizio solo a titolo informativo (litis denuntiatio), ma unicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unica reale controparte.
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