L'Imputato ha concordato una sanzione con il Pubblico Ministero mediante il procedimento del patteggiamento davanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Successivamente, ha presentato un ricorso contro il patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione, contestando la misura della pena stabilita. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con la Legge 103/2017, infatti, non è più possibile impugnare l'entità della sanzione liberamente concordata, tranne nelle ipotesi di pena del tutto illegale. Avendo sottoscritto l'accordo, l'imputato rinuncia a contestare la quantificazione della pena sanzionata. La decisione comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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