Un imputato ha concordato l'applicazione della pena con la formula del patteggiamento per reati in materia di stupefacenti. Successivamente, la difesa ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione lamentando un vizio di motivazione del provvedimento. I Giudici Supremi hanno dichiarato l'inammissibilità dell'istanza. La riforma introdotta dalla Legge Orlando limita drasticamente le ragioni per proporre un ricorso contro patteggiamento. La legge ammette l'impugnazione unicamente per vizi della volontà, qualificazione giuridica errata, difformità tra accordo e sentenza o illegalità della sanzione. La censura sulla motivazione resta esclusa dal perimetro normativo. Per questo motivo, la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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