Un cittadino condannato in sede di merito ha impugnato la sentenza presentando ricorso alla Suprema Corte tramite il proprio difensore di fiducia. L'avvocato nominato, tuttavia, non risultava iscritto all'apposito albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. I giudici di legittimità hanno accertato la carenza di legittimazione del difensore e hanno pronunciato una declaratoria di ricorso per cassazione inammissibile senza entrare nel merito della vicenda. La Corte ha applicato la procedura semplificata prevista dalla legge e ha respinto l'impugnazione. L'imputato ha perso definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni e ha subito la condanna al pagamento di tutte le spese del procedimento, oltre all'obbligo di versare tremila euro a favore della Cassa delle Ammende per responsabilità oggettiva nella scelta del difensore privo dei requisiti di legge.
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