L'Imputato ha concordato l'applicazione della pena davanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Successivamente, la difesa ha presentato un ricorso contro patteggiamento in Cassazione, contestando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della conversione in sanzione sostitutiva, oltre al difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le scelte sanzionatorie rimesse alla valutazione discrezionale delle parti e del giudice non configurano una pena illegale. Di conseguenza, l'interessato non può contestare in sede di legittimità vizi di motivazione o mancati benefici se ha già prestato il consenso all'accordo.
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