Tre imputati, accusati di tentato omicidio, hanno concordato una pena con il Procuratore Generale in appello, chiedendo la riqualificazione del reato in lesioni personali aggravate. Hanno poi presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione del giudice d'appello sull'assenza di cause di non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha stabilito che, in caso di patteggiamento in appello, il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità, poiché l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello, limitando la cognizione del giudice ai soli motivi non oggetto di rinuncia.
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