La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena tramite un **concordato in appello**, aveva comunque deciso di impugnare la sentenza. L'imputato era stato condannato per un reato di droga, con l'aggravante dell'ingente quantità. Secondo la Corte, accettare il **concordato in appello** equivale a rinunciare a contestare i punti oggetto dell'accordo, come la colpevolezza e le aggravanti. Tale accordo ha un 'effetto preclusivo', ovvero blocca la possibilità di futuri ricorsi sugli stessi temi. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l'imputato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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