Un contribuente, professionista operante in un'area colpita dal sisma del 2009, ha richiesto il rimborso del 60% delle imposte versate. La Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni dei giudici di merito, ha stabilito che tali agevolazioni fiscali costituiscono aiuti di Stato sisma. Pertanto, il diritto al rimborso non è automatico ma è subordinato alla prova, da parte del contribuente, del rispetto delle normative europee. Il contribuente deve dimostrare che l'aiuto rientra nei limiti del regime 'de minimis' o che copre un danno effettivo e diretto causato dal sisma, senza eccederlo. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato il caso per un nuovo esame.
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