Un imputato è stato condannato per furto aggravato di un telefono. Ha impugnato la sentenza, contestando l'applicazione della **recidiva e alias**. Sosteneva che le condanne precedenti, usate per la recidiva, non fossero a lui attribuibili ma a nomi falsi (alias). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno confermato che l'imputato aveva usato diversi alias in passato, fornendo dati anagrafici alterati. Le sue condanne precedenti erano state accertate tramite rilievi dattiloscopici (impronte digitali), collegando inequivocabilmente gli alias all'imputato. La Corte ha ritenuto che questo comportamento dimostrasse una pericolosità sociale e non una ricaduta occasionale, legittimando l'applicazione della recidiva.
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