Un Cittadino Straniero, condannato anche per reati ostativi, aveva ricevuto un decreto di espulsione come sanzione sostitutiva alla detenzione, confermato dal Tribunale di Sorveglianza. Il Condannato ha presentato ricorso, sostenendo di non aver mai richiesto l'espulsione, requisito fondamentale per l'espulsione come sanzione sostitutiva, specialmente quando si applica la scissione del cumulo di pena per reati ostativi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che l'espulsione come sanzione sostitutiva, in presenza di reati ostativi e scissione del cumulo di pena, richiede sempre una richiesta esplicita da parte del condannato. Senza questa richiesta, l'espulsione non è valida. Il caso tornerà al Tribunale di Sorveglianza per una nuova valutazione.
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