La Corte di Cassazione conferma la condanna solidale di un imprenditore, riconosciuto come datore di lavoro di fatto, e della società formalmente datrice di lavoro. La sentenza chiarisce che la responsabilità deriva dall'esercizio effettivo del potere direttivo e organizzativo, a prescindere dalle intestazioni formali. L'imprenditore aveva gestito direttamente il rapporto, emettendo anche assegni a proprio nome, rendendolo pienamente responsabile per le differenze retributive dovute alla lavoratrice. Viene così ribadito il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nell'identificazione del vero datore di lavoro.
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