Il Giudice per le indagini preliminari dichiarava l'estinzione del reato per oblazione nei confronti dell'Imputato. Tuttavia, la sentenza indicava come reato il delitto di truffa, per il quale l'oblazione è vietata, essendo riservata alle sole contravvenzioni. Successivamente, dopo il ricorso del Procuratore generale, il giudice tentava di correggere l'errore materiale qualificando il reato come violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'accusa, stabilendo che il giudice di primo grado non poteva correggere la sentenza dopo la presentazione del ricorso e senza attivare il contraddittorio tra le parti. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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