Un Lavoratore, dopo aver raggiunto un accordo transattivo con una Banca per un contratto nullo, riceve il pagamento in ritardo, solo a seguito di un decreto ingiuntivo. Nel frattempo, il Lavoratore aveva assunto un debito con un terzo, che non ha potuto onorare a causa del ritardo della Banca, subendo penali e ulteriori richieste. Chiede quindi alla Banca il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso del Lavoratore inammissibile. La Corte ha ritenuto che non fosse stata adeguatamente dimostrata la prevedibilità del danno, ovvero che la Banca non era a conoscenza dell'impegno del Lavoratore verso terzi, né che tale conoscenza fosse stata correttamente dedotta e provata nei gradi di giudizio precedenti.
Continua »