Il Tribunale aveva dichiarato il non luogo a procedere per l'imputato, ritenendo il danneggiamento non più reato e la minaccia estinta per remissione di querela. Il Procuratore Generale ha impugnato, sostenendo che il danneggiamento aggravato da minaccia, come nel caso di danneggiamento di un'auto mentre si minacciava la vittima, rimane un fatto penalmente rilevante. La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il danneggiamento aggravato con violenza o minaccia è sempre reato, anche senza un nesso strumentale diretto. La sentenza è stata annullata e il caso rinviato alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.
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