Un indagato ha subito la misura della custodia cautelare in carcere per presunti reati associativi e traffico di stupefacenti. Il Tribunale del Riesame ha confermato il provvedimento restrittivo. La difesa ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Successivamente, il giudice ha attenuato la misura, sostituendo il carcere con l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A seguito della scarcerazione, la difesa ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso per cassazione. I giudici supremi hanno dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per rinuncia. La Corte ha condannato l'indagato alle sole spese processuali, escludendo la sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende data l'assenza di colpa nel desistere dopo aver riottenuto la libertà.
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