La vicenda esamina il diniego di un rimborso opposto dall'Amministrazione Finanziaria alla curatela di una società. Il credito derivava da una fattura molto datata, scoperta dalla curatela solo successivamente e annotata nei registri fuori tempo massimo. I giudici di merito avevano respinto la richiesta, ritenendo decaduto il termine biennale per l'esercizio del diritto. La questione centrale riguarda i limiti temporali per la detrazione IVA in caso di fallimento e il rispetto dei principi di certezza del diritto. La Suprema Corte, rilevando la sopravvenienza di due recenti pronunce della giurisprudenza unionale in materia di condizioni formali e sostanziali per l'esercizio del diritto, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. I giudici hanno concesso alle parti sessanta giorni per depositare memorie, rinviando la decisione finale per garantire il contraddittorio sulle novità giurisprudenziali europee.
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