L'Amministratore di una società di calzature, poi fallita, ha trasferito tutti i macchinari aziendali a un'altra impresa compiacente tramite un contratto di locazione fittizio, senza mai riscuotere i canoni. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità dell'Amministratore per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, chiarendo che il distacco dei beni dal patrimonio aziendale si configura anche tramite contratti di affitto simulati o non pagati, a nulla rilevando il successivo ritrovamento dei macchinari da parte del curatore. Tuttavia, i giudici hanno annullato la sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie, rinviando alla Corte d'appello per la rideterminazione della sanzione in base alla recente giurisprudenza costituzionale che ha eliminato la durata fissa di dieci anni.
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