La sentenza Cass. Civ., Sez. U, n. 34447 del 24/12/2019 risolve un contrasto sulla giurisdizione in materia di prescrizione crediti tributari. Il caso riguarda un'opposizione allo stato passivo fallimentare in cui la curatela eccepiva la prescrizione di debiti erariali maturata dopo la notifica della cartella di pagamento. Le Sezioni Unite stabiliscono che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (e quindi al giudice fallimentare), e non a quello tributario. La notifica della cartella segna il discrimine: le questioni successive, come la prescrizione, attengono alla fase esecutiva e sono di competenza del giudice ordinario, garantendo piena tutela al debitore.
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