La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un condannato che chiedeva il cumulo pene tra una sentenza per omicidio, già interamente espiata, e una successiva per associazione mafiosa. La Corte ha applicato il divieto previsto dall'art. 657, comma 4, c.p.p., poiché il secondo reato era stato commesso dopo la fine dell'espiazione della prima pena, impedendo così di utilizzare il periodo di detenzione già sofferto come un "credito" per reati futuri.
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