Un condannato, che stava scontando un cumulo di pene per reati ostativi e non ostativi, ha chiesto la detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza ha negato il beneficio, ritenendo che la parte di pena relativa ai reati ostativi non fosse stata interamente espiata. La Corte di Cassazione ha esaminato la questione dello scioglimento del cumulo, ovvero come separare le pene per reati ostativi da quelle per reati non ostativi. La Corte ha stabilito che la riduzione della pena totale, applicata dal criterio moderatore, non si estende proporzionalmente alla pena per i reati ostativi. Questi devono essere considerati nel loro importo originale per valutare l'accesso ai benefici. Il ricorso è stato rigettato.
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