Una società immobiliare ha impugnato la decisione che la vedeva soccombente in merito a un contratto preliminare di compravendita di un terreno. La ricorrente sosteneva che il contratto fosse nullo o risolvibile per il mancato avveramento di una condizione sospensiva legata alla cubatura edificabile e alla presenza di vincoli urbanistici. La Corte d'Appello, confermando il primo grado, ha stabilito che la cancellazione del vincolo era avvenuta e che la cubatura non costituiva una condizione sospensiva, bensì l'oggetto di una specifica facoltà di recesso esercitabile solo in caso di diminuzione superiore al 20%. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'interpretazione delle clausole spetta al giudice di merito e che la società era inadempiente per aver rifiutato la stipula del definitivo.
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