Un'azienda, danneggiata da un'alluvione che ha distrutto la sua documentazione contabile, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti. Non potendo provare l'esatto ammontare delle perdite, ha richiesto la liquidazione equitativa del danno. La Corte di Cassazione ha respinto la domanda, stabilendo un principio fondamentale: la valutazione equitativa è possibile solo se il danneggiato ha prima fornito la prova, anche minima, dell'esistenza stessa del danno ('an debeatur'). In assenza di qualsiasi elemento probatorio sulla merce effettivamente presente nei locali al momento dell'evento, il giudice non può intervenire per determinarne il valore. L'impossibilità di calcolare il danno non può supplire alla mancata prova della sua stessa esistenza.
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