Un consumatore ha impugnato un decreto ingiuntivo relativo a un finanziamento che includeva una carta revolving. La Corte d'Appello, con sentenza non definitiva, ha accolto parzialmente l'appello dichiarando la nullità carta revolving. La motivazione risiede nel grave difetto di forma del contratto, le cui clausole erano inserite in un modulo per un prodotto diverso e non erano state specificamente sottoscritte, violando le norme sulla trasparenza bancaria. Di conseguenza, il tribunale ha disposto una perizia per ricalcolare il debito applicando solo gli interessi legali.
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