L'amministratore di una società cooperativa è stato condannato per reati tributari connessi, tra cui l'occultamento di scritture contabili e l'omessa dichiarazione. Poiché il luogo di commissione del reato più grave (l'occultamento) era ignoto, la difesa sosteneva che la competenza per territorio spettasse al tribunale del luogo di accertamento fiscale (Rovigo). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, quando il luogo del reato più grave è ignoto, la competenza si determina in base al luogo di commissione del reato immediatamente meno grave (l'omessa dichiarazione). Per quest'ultimo rileva il domicilio fiscale della società. Di conseguenza, la competenza appartiene al Tribunale di Padova (luogo del domicilio fiscale) e non a quello di Rovigo. L'imputato perde la causa e viene condannato alle spese.
Continua »