Una Azienda Sanitaria Locale ha contestato un pagamento a una struttura termale, sostenendo che il ticket pagato dai pazienti dovesse rientrare nel tetto di spesa sanitaria. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi inferiori, ha stabilito che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, il ticket non deve essere computato nel limite massimo di spesa rimborsabile dalla ASL, poiché tale limite riguarda esclusivamente la spesa pubblica. La condotta passata delle parti, che non includeva il ticket nel calcolo, è stata considerata un criterio interpretativo fondamentale.
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