La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della collocazione di un lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) a causa della genericità dei criteri di scelta adottati dall'azienda. Secondo l'ordinanza, il semplice richiamo a esigenze tecnico-organizzative, senza specificare parametri oggettivi e predeterminati, rende la selezione discrezionale e arbitraria. La Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, ribadendo che l'azione di risarcimento del danno si prescrive in dieci anni e che la mancata contestazione immediata da parte del lavoratore non equivale a una rinuncia al proprio diritto.
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