Una società chiede al Comune il rimborso della tassa sui rifiuti (TARSU) pagata in eccedenza, avendo gestito autonomamente lo smaltimento dei rifiuti speciali. Il Comune e i giudici di merito rifiutano il rimborso, sostenendo che la mancata opposizione ai precedenti solleciti di pagamento avesse reso definitivo il debito. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della società, stabilendo che l'impugnazione avviso bonario è una facoltà e non un obbligo per il contribuente. Di conseguenza, l'inerzia di fronte a un atto non definitivo non comporta la cristallizzazione della pretesa tributaria. La Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia per un nuovo esame, riconoscendo il diritto della società di contestare il diniego di rimborso.
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