Il Condannato ha contestato il calcolo del cumulo delle pene effettuato dalla Procura, sostenendo che l'applicazione del limite massimo di trent'anni di reclusione (criterio moderatore) dovesse operare su tutte le condanne in modo globale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la correttezza dei calcoli parziali effettuati dal Giudice dell'esecuzione. I giudici hanno chiarito che, in caso di reati commessi in tempi diversi e intervallati da periodi di libertà, non è possibile unificare tutte le condanne in un unico blocco. Questo eviterebbe di creare un inammissibile credito di pena, impedendo che la carcerazione già scontata vada a coprire reati commessi successivamente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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