Una società madre francese, titolare della quasi totalità delle azioni di una controllata italiana, ha richiesto il rimborso del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da quest'ultima, in base alla Convenzione bilaterale Italia-Francia. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, sostenendo che la società avesse già beneficiato dell'esenzione della ritenuta alla fonte prevista dalla Direttiva madre-figlia, configurando un'ipotesi di doppia non imposizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società francese, stabilendo che i benefici europei non escludono automaticamente il credito d'imposta convenzionale. Tuttavia, per evitare la doppia imposizione dei dividendi, è necessario dimostrare in modo univoco che i proventi italiani abbiano effettivamente concorso a formare la base imponibile della società madre in Francia. La causa è stata quindi rinviata alla Commissione Tributaria Regionale per questo specifico accertamento di fatto.
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