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Costituzione Posizione Assicurativa

7 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Ex Militari e Pensione: l’aumento contributi non si trasferisce
La Cassazione ha chiarito che, in caso di dimissioni dal servizio militare senza aver maturato il diritto alla pensione, la costituzione posizione assicurativa presso l'INPS deve basarsi solo sul servizio effettivamente prestato. Due ex militari si erano visti negare il trasferimento dell'aumento figurativo dei contributi, previsto per il servizio a bordo di navi. La Corte ha dato ragione all'Ente Previdenziale, stabilendo che tali maggiorazioni sono un beneficio speciale, valido solo per chi ottiene la pensione all'interno della gestione pubblica. Questo aumento non fa parte del 'bagaglio' contributivo che transita nella gestione generale INPS, la quale considera unicamente gli anni di lavoro reale.
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Costituzione posizione assicurativa: le regole INPS
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4287/2024, ha stabilito che per un dipendente pubblico che cessa il servizio senza aver maturato il diritto alla pensione e passa al settore privato, si applica la normativa speciale sulla 'costituzione posizione assicurativa' (D.P.R. 1092/1973) e non quella generale sulla ricongiunzione (L. 29/1979). Di conseguenza, il trasferimento dei contributi previdenziali all'INPS avviene senza l'addebito di interessi alla gestione di provenienza (ex INPDAP), con un onere economico maggiore per il lavoratore. Il ricorso dell'ente previdenziale è stato quindi accolto.
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Costituzione posizione assicurativa: le regole per ex-statali
Un ex dipendente pubblico, passato al settore privato, ha contestato il metodo di calcolo per il trasferimento dei suoi contributi pensionistici. La Corte di Cassazione ha chiarito che, in assenza del diritto a pensione al momento della cessazione dal servizio pubblico, si applica la specifica disciplina della costituzione posizione assicurativa, che avviene automaticamente e senza il calcolo di interessi, e non la normativa generale sulla ricongiunzione.
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Costituzione Posizione Assicurativa: No Interessi
Un ex pilota militare, passato al settore privato, ha chiesto di unificare i suoi contributi pensionistici. La Corte di Cassazione ha stabilito che in questi casi si applica la procedura obbligatoria di "costituzione posizione assicurativa", che è una disciplina speciale e, a differenza della ricongiunzione volontaria, non prevede il calcolo di interessi sui contributi trasferiti. La richiesta del lavoratore è stata quindi respinta.
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Costituzione posizione assicurativa: regole per l’ex pubblico
Un ex dipendente pubblico, dopo aver lasciato il servizio senza aver maturato la pensione, ha richiesto la ricongiunzione dei suoi contributi previdenziali con un fondo privato, chiedendo che gli interessi fossero a carico dell'ente di provenienza. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che in questi casi si applica la normativa speciale della 'costituzione posizione assicurativa' (D.P.R. 1092/1973). Questa norma, prevalendo su quella generale della ricongiunzione, stabilisce che il trasferimento dei contributi avvenga senza interessi, con conseguenti oneri economici a carico del lavoratore per l'unificazione dei periodi.
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Costituzione posizione assicurativa: le regole INPS
Un ex pilota militare, passato a lavorare per una compagnia aerea privata, ha richiesto la riunificazione dei suoi contributi pensionistici. La Corte di Cassazione ha stabilito che in questi casi non si applica la ricongiunzione, ma la "costituzione posizione assicurativa", un meccanismo specifico per gli ex dipendenti pubblici che non prevede il trasferimento degli interessi maturati. La Corte ha quindi respinto il ricorso del lavoratore, confermando che l'onere degli interessi rimane a suo carico.
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Costituzione posizione assicurativa: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha stabilito che per un ex pilota militare, transitato al settore privato senza aver maturato il diritto a pensione, si applica la costituzione della posizione assicurativa e non la ricongiunzione. Questa ordinanza chiarisce che il trasferimento dei contributi previdenziali dalla gestione pubblica a quella privata avviene d'ufficio e senza interessi a carico dell'ente di provenienza, respingendo il ricorso del lavoratore.
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