Un ex dipendente pubblico, dopo aver lasciato il servizio senza aver maturato la pensione, ha richiesto la ricongiunzione dei suoi contributi previdenziali con un fondo privato, chiedendo che gli interessi fossero a carico dell'ente di provenienza. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che in questi casi si applica la normativa speciale della 'costituzione posizione assicurativa' (D.P.R. 1092/1973). Questa norma, prevalendo su quella generale della ricongiunzione, stabilisce che il trasferimento dei contributi avvenga senza interessi, con conseguenti oneri economici a carico del lavoratore per l'unificazione dei periodi.
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