L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un Consorzio il `disconoscimento costi` per presunte operazioni pubblicitarie inesistenti, recuperando IRES, IRAP e IVA. Il Consorzio ha impugnato l'avviso di accertamento, sostenendo l'effettività delle spese e la violazione del contraddittorio. La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente accolto il ricorso del Consorzio, riconoscendo alcune spese pubblicitarie ma disconoscendo altre legate a movimentazioni bancarie sospette. L'Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la valutazione dei fatti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando la decisione del giudice di appello sulla prova delle operazioni. Il ricorso incidentale del Consorzio è stato assorbito.
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