Un imputato ottiene un patteggiamento con sospensione condizionale della pena, ma il giudice, per una svista, omette di menzionare il beneficio in sentenza. L'imputato ricorre in Cassazione. Nel frattempo, lo stesso Tribunale si accorge della dimenticanza e provvede alla **correzione errore materiale**, integrando la sentenza. La Cassazione, a questo punto, dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse, stabilendo che una simile omissione, se frutto di mera disattenzione, non richiede un appello ma può essere sanata con la procedura più snella della correzione. L'imputato ottiene i benefici senza pagare le spese del ricorso.
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