Una società ricorrente ha promosso istanza di correzione per errore materiale contro una decisione della Suprema Corte. I giudici di legittimità avevano annullato una sentenza emessa dalla corte territoriale emiliana, ma avevano erroneamente indicato come giudice del rinvio un'altra corte d'appello, pur specificando la formula della diversa composizione interna. Nelle more del procedimento instaurato dalla parte, la stessa Corte di Cassazione ha rilevato autonomamente la svista e vi ha posto rimedio d'ufficio con un provvedimento ad hoc. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza della società, confermando la piena validità della correzione già formalizzata per riallineare il processo al corretto giudice territoriale.
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