L'Ente Previdenziale ha ricorso in Cassazione contro L'Azienda per ottenere l'annullamento della decisione d'appello relativa al pagamento di contributi e sanzioni. Nel giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello aveva letto in udienza un dispositivo di condanna per una somma inferiore rispetto a quella calcolata dal consulente tecnico. Successivamente, nella motivazione scritta, i giudici avevano modificato l'importo del dispositivo per correggere il presunto errore di calcolo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, riaffermando l'immutabilità del dispositivo nel rito del lavoro. La lettura del dispositivo al termine dell'udienza ha rilevanza esterna immediata e non può essere modificata. Il contrasto tra il testo letto e la motivazione determina la nullità della sentenza, non superabile con la semplice correzione di errore materiale. La causa è stata rinviata ad altra sezione d'appello.
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