La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11337/2025, ha stabilito che le somme versate da un convivente all'altro per il pagamento del mutuo della casa comune rientrano nell'ambito dell'obbligazione naturale convivenza e non sono rimborsabili se proporzionate alle capacità economiche del pagatore. Nel caso di specie, un uomo chiedeva la restituzione di somme versate alla compagna durante tre anni di convivenza. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che i pagamenti, assimilabili a un canone di locazione, non superassero i limiti della proporzionalità e dell'adeguatezza, e che il ricorrente non avesse fornito prova sufficiente della sproporzione rispetto al suo intero patrimonio.
Continua »