In una controversia su un contratto preliminare immobiliare, una società venditrice avvia un procedimento sommario per l'esecuzione del contratto. Successivamente, cambia domanda chiedendo il recesso. I promissari acquirenti propongono una domanda riconvenzionale per ottenere il trasferimento dell'immobile. La società eccepisce la tardività di tale domanda. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo che la conversione del rito da sommario a ordinario "resetta" i termini processuali. Le preclusioni maturate nella fase sommaria non si estendono alla fase ordinaria, garantendo così il diritto di difesa del convenuto, che può validamente proporre la propria domanda riconvenzionale nei nuovi termini fissati dal giudice.
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