Il Questore ha imposto a un tifoso il divieto di accesso agli stadi con l'obbligo di firma in questura. Il provvedimento è stato notificato all'interessato, ma il Giudice per le indagini preliminari ha emesso l'ordinanza di convalida prima che decorressero le quarantottore previste dalla legge per consentire alla difesa di presentare memorie. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del tifoso, stabilendo che il mancato rispetto del termine a difesa determina una nullità di ordine generale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarando l'inefficacia dell'obbligo di firma. Resta invece valido il divieto di accesso agli impianti sportivi. La decisione chiarisce che la tempestiva convalida del DASPO non può sacrificare il diritto fondamentale al contraddittorio, anche quando questo si esercita in forma esclusivamente scritta.
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